
Ve la ricordate la selezione Finaosta, per l’assunzione di un dirigente, annullata dal Giudice del lavoro di Aosta lo scorso maggio, ritenendo “manifestamente inadeguato” chiedere ai concorrenti di firmare le prove scritte (come sottolineato da un partecipante nel suo ricorso)? Ebbene, Finaosta ha impugnato quella sentenza e la Corte d’Appello di Torino, ad ottobre, gli ha risposto “picche”: procedura (e contratto di lavoro di chi ha vinto) restano nulli.
Oggi, dalle motivazioni depositate, è emerso il perché (ne ho scritto oggi su Aostasera.it). Per i giudici di secondo grado, anche se le società partecipate pubbliche possono assumere con maggior flessibilità rispetto alle amministrazioni, ad esempio prevedendo solo una prova orale (quindi non anonima), nel momento in cui ne dispongono una scritta non possono prescindere dalla garanzia dell’anonimato della stessa.
Della vicenda, intanto, è tornato a parlare anche il Consiglio Valle e si è capito, tra l’altro, che il contenzioso ha generato sinora costi per Finaosta (e quindi per le tasche dei valdostani) per oltre 60mila euro. Non solo, perché si è saputo anche che la Giunta regionale nel 2022 aveva “comunicato alla finanziaria significative criticità di compatibilità della procedura con la normativa”.
Rilievi, seguiti dall’invito a “provvedere con celerità alla revisione” della selezione. Invito, a guardare lo sviluppo della vicenda, che sembra essere rimasto lettera morta. Oltretutto, proprio quell’invito è stato reiterato dalla Giunta, aggiungendogli l’indicazione “che ogni azione che la società intendesse porre in essere nei confronti della sentenza” fosse “di esclusiva responsabilità della società”.
La domanda conclusiva – alla luce delle affermazioni del rappresentante dell’ente partecipante (il punto inizia al minuto 21:06) e posto che ad oggi per due gradi di giudizio è stato ribadito il malgoverno di una procedura selettiva (anche se, va riconosciuto, resta percorribile la Cassazione) – diventa: quelle spese di contenzioso si potevano evitare?
Più in generale, con un ragionamento che meriterebbe di essere esteso all’intera galassia delle partecipate, l’interrogativo appare essere: fatto salvo il diritto alla difesa di Finaosta come di chiunque altro, il controllo sulle sue scelte di carattere giuridico nei contenziosi (e sulla spesa che ne deriva per le comunità) come avviene e chi lo esercita?